Via L. Settembrini - 88100 Catanzaro (CZ) Cell. 338 6978409

CONSIGLIO DI STATO

Imposto ai medici di famiglia, pediatri di libera scelta e medici dipendenti del SSN di tenere in considerazione anche l’aspetto economico della prescrizione

N.2839/2004

Reg. Dec.

N. 4777 Reg. Ric.

Anno 2002

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Sul ricorso in appello proposto da FARMACIA ITALIA S.P.A. (già FARMACIA & UPJOHN S.P.A.) rappresentata e difesa da AVV. TO PAOLO VAIANO e PROF. DIEGO VAIANO presso i quali elettivamente domicilia in Roma, al Lungotevere Marzio 3

contro

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 22 di Acqui Terme, Novi Ligure, non costituito

nonché contro

LA REGIONE PIEMONTE in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli AVV. ENRICO ROMANELLI  E GIULIETTA MAGLIONA, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l’avv. Romanelli, al Viale Giulio Cesare n. 14

e nei confronti

della FEDERFARMA- Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, in persona del legale rappresentante pro-tempore e della FEDERFARMA PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv. Prof. MASSIMO DE ANDREIS e MARIO CONTALDI, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Pierluigi da Palestrina, 63

e nei confronti

della ADS-ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI FARMACEUTICI, non costituita

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte n. 725/2002 del 20 aprile 2002, con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso n. 1787/2001 e inammissibile il ricorso n. 1987/2001

Visto l’appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, di FEDERFARMA NAZIONALE e di FEDERFARMA Piemonte;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 2 marzo 2004 il relatore, Consigliere Livia Barberio Corsetti e uditi  altresì per le parti gli Avv.ti D. Resta su delega dell’Avv. P. Vaiano, G. Pafundi su delega dell’Avv. E. Romanelli e G. Contaldi su delega dell’Avv. M. Contaldi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO

I- Con un primo ricorso al TAR per il Piemonte (1787/2001) la FARMACIA ITALIA S.P.A ha impugnato:

1) la delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 1.3808 del 9 agosto 2001 nella parte in cui : a) viene imposto ai medici di famiglia, pediatri di libera scelta e medici dipendenti del SSN di tenere in considerazione anche l’aspetto economico della prescrizione, indicando, ove è possibile, nella prescrizione o nella proposta terapeutica in nome del principio attivo anziché quello della specialità medicinale; b) viene stabilito che “i farmaci di cui all’allegato 2 del D.M. 22 dicembre 2000 di revisione delle note CUF ed eventualmente altri farmaci impiegati per patologie di particolare complessità clinica e gestionale, individuati in specifico elenco, devono essere acquistati e distribuiti direttamente dalle ASL” e che, contestualmente alla distribuzione diretta, “le Aziende possono sperimentare forme miste di distribuzione diretta dei predetti farmaci, avvalendosi delle farmacie del territorio, con modalità da concordarsi in ambito regionale con le OOSS di categoria e comunque con un riconoscimento di un onere per la distribuzione non superiore al 13% del prezzo pubblico IVA esclusa ai farmacisti titolari e non superiore al 4% del prezzo al pubblico IVA esclusa ai distributori intermedi di medicinali”;

3) dell’accordo, stipulato in data 31 agosto 2000 tra l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, la Federfarma Piemonte e l’Associazione distributori farmaceutici e recepito dalla Giunta regionale con delibera del 17 settembre 2001 n. 23-3935 mediante il quale: a) vendono individuati in apposito elenco i farmaci destinati alla distribuzione diretta; b) vengono autorizzati i distributori intermedi ad acquistare detti farmaci dalle aziende produttrici per la successiva distribuzione esclusiva alle farmacie piemontesi alle condizioni risultanti dalle procedure di acquisto espletate dalle ASL; c) viene concordato che per detta distribuzione anche ai pazienti spetta ai grossisti il margine del 4% sul prezzo al pubblico ed alle farmacie il margine del 13% sul prezzo al pubblico.

Quanto al primo provvedimento sosteneva di essere legittimata alla proposizione del ricorso  in quanto produttrice di alcuni farmaci (Zimox) dei quali, dopo a scadenza del brevetto, è in commercio un prodotto copia venduto a minor prezzo; di essere legittimata al resto dell’impugnazione dalla circostanza che nell’elenco allegato all’accordo con le associazioni di distributori figurano suoi importanti prodotti (Somatropina, specialità Genotropin). L’attualità dell’interesse ad impugnare doveva risultare dalla immediata efficacia della prescrizione con cu venivano vincolati i medici e dal nuovo regime di distribuzione.

Avverso il primo provvedimento lamentava:

Violazione dell’obbligo di imparzialità nell’azione della P.A. con turbativa del mercato dei farmaci.

Con la finanziaria per il 201 (art. 83, comma 26 legge 388/2000) il rapporto tra prescrizione del generico e della specialità è già disciplinato: è stata riconosciuta al medico la libertà di prescrivere indifferentemente l’uno o l’altro evitando che il maggior costo ricada sul servizio pubblico. La disposizione impugnata non appare pertanto giustificata ed ha solo l’effetto di aumentare le vendite dei generici, con turbativa del mercato. Né può ritenersi che la disposizione impugnata sia dettata a tutela degli assistiti, i quali a norma della legge n. 388/2000 debbono essere informati dell’esistenza dei farmaci generici integralmente rimborsabili. Conferma l’esattezza di tale impostazione anche l’articolo 7  del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, che rispetta il diritto di scelta del medico. Non esiste, pertanto, nelle fonti normative primarie, una preferenza per il farmaco generico. Ove si ritenesse che tale preferenza risulti dal sistema normativo vigente, se ne denuncia l’illegittimità costituzionale per violazione de principio di ragionevolezza e del principio di libertà di iniziativa economica siccome turba le regole fondamentali del mercato del farmaco, basato sulla libera scelta del medico a sua volta fondata sulla fiducia nel produttore.

Avverso gli altri provvedimenti impugnati lamentava:

a- Violazione dell’accordo Governo-Regioni dell’8 agosto 2001 nel quale si era concordato tra le parti di attendere nuovi strumenti legislativi. All’indomani di tale accordo la regione Piemonte ha proceduto per proprio conto, adottando misure in contrasto con la legislazione esistente e con le norme del successivo decreto legge del 18 settembre 2001.

b- Violazione del D.M. 22 dicembre 2000 all. 2 e limitatamente all’accordo 9 agosto 2001 anche della delibera impugnata nella parte in cui indica quali medicinali possono essere inseriti nell’elenco.

Mentre la delibera limita l’operatività del nuovo regime ai farmaci di cui all’articolo 2 de D.M. 22 dicembre 2000, l’elenco dei farmaci allegato all’accordo con le associazioni di distributori aggiunge tre principi attivi di largo consumo che in nessun modo possono essere riferiti "a patologie di particolare complessità clinica e gestionale". Si tratta, invero, di un antipertensivo e di due antibiotici di nuova generazione, tutti di grande diffusione ma di costo unitario modesto.

In tal modo l'accordo si è posto non soltanto contro la delibera regionale, ma anche contro i criteri che hanno guidato la formazione dell'elenco allegato 2 al D.M. 22 dicembre 2000 e che così sono indicati nelle premesse al detto elenco: "criterio di inclusione: quando la complessità clinica e gestionale della patologia trattata preveda un periodico ricorso alla struttura".

 Né il sopraggiungere della normativa recata dal D.L.347/2001 vale a sanare il vizio denunciato, poiché l'art.8 di detto decreto che detta "particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti" prevede l'erogazione diretta da parte delle strutture pubbliche solo dei "medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente".

c- Violazione dell'art.9 del D.L.8 luglio 1974 n.264 e dell'art.3, comma 128, della L.28 dicembre 1995 n.549.

Il meccanismo di erogazione dei farmaci che risulta dalla delibera regionale e dall'accordo con le associazioni di categoria prevede che venga applicato alla distribuzione attraverso farmacie il prezzo conseguito attraverso la procedura di gara della ASL. Ma ciò non è legittimo per la presenza nelle gare bandite dalle ASL dello sconto stabilito nel 1974 e tuttora vigente: "lo sconto non inferiore al 50%, che le imprese produttrici...sono tenute a concedere alle aziende ospedaliere ed ai presidi ospedalieri.... deve essere stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate (art.3, comma 128, legge 28 dicembre 1995 n. 549). Detto sconto, invero, se esteso a tutti gli acquisti del S.S.N. resta privo di quelle giustificazioni che ad avviso delta Corte Costituzionale ne salvano la costituzionalità.

In proposito la Corte Costituzionale (sentenze nn.144 del 1972, 201 del 1975, 102 del 1993) e di recente anche il Consiglio di Stato (parere n. 571 reso dalla III sezione in data 30 agosto 1994), hanno ritenuto che "le motivazioni che hanno indotto il legislatore a sanzionare con legge lo sconto d'uso nei rapporti fra case farmaceutiche ed enti (oggi aziende e presidi) ospedalieri trovano ampia giustificazione nelle minori spese sostenute sia per la distribuzione che per la confezione delle specialità medicinali, nonché nei maggiori guadagni realizzabili per la vendita diretta di grossi quantitativi agli ospedali". Tali aspetti, che le suddette superiori giurisdizioni ritengono necessari per controbilanciare la prestazione patrimoniale imposta alle imprese per legge, sono evidentemente del tutto assenti nella procedura di distribuzione dei farmaci descritta in oggetto, nella quale, al contrario, il risparmio sulla spesa a carico del servizio sanitario è esattamente eguale al mancato guadagno che viene illegittimamente imposto alle imprese farmaceutiche ed alle strutture di distribuzione rispetto all'ordinario prezzo di vendita al pubblico, senza che tale sacrificio possa trovare compensazione nelle minori spese sostenute per la confezione e distribuzione dei prodotti ovvero nei maggiori guadagni correlati alla vendita diretta di grossi quantitativi. Né la difformità con le leggi che tuttora regolano lo sconto sulle forniture alle ASL risulta sancita dalla legislazione successiva agli atti impugnati. Conclude per l’accoglimento del ricorso e la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni.

d- Violazione dei principi generali in materia di cessione dei contratti. L’autorizzazione prevista nell’accordo, rilasciata al grossista ad acquistare al prezzo ottenuto attraverso la gara medicinali per successiva distribuzione tramite farmacie ha valore di cessione di contratto e come tale non produce effetti senza i consenso del contraente ceduto (cod. civ. art. 1406).

II- Con un secondo ricorso (n. 1987/2001) la Società impugnava altresì il bando di gara emesso dalla ASL 22 della Regione Piemonte in data 2 novembre 2001 per la fornitura dei medicinali, nella parte in cui, nel capitolato speciale all’articolo 3, punto 6, tra gli obblighi contrattuali previsti a carico delle aziende fornitrici, sanzionandone la mancata accettazione con l’esclusione dalla gara, prevede che “i contratti stipulati con le ditte aggiudicatarie della presente somministrazione potranno essere estesi anche ad altri soggetti diversi dalle amministrazioni contraenti in rapporto alle esigenze, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara” ed al successivo articolo 6 richiede che “unitamente all’offerta, pena l’esclusione dalla gara”venga prodotta “una copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta in ciascuna pagina dal legale rappresentante della Ditta in segno di accettazione”.

Avverso tale provvedimento deduceva i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in quanto la ASL ha illegittimamente condizionato l’ammissione alla gara alla concessione di vantaggi estranei alla procedura di selezione delle offerte; il consenso restato alla cessione del contratto è poi viziato perché ottenuto con la minaccia dell’esclusione.

Si costituivano in giudizio per resistere la Regione Piemonte e la Federfarma nazionale e del Piemonte.

III-  Il Tar adito, previa riunione dei ricorsi, ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e le ha respinti.

Quanto al motivo relativo alle prescrizioni per i medici di famiglia, ha ritenuto che esse fossero conformi ad un sistema nazionale nel quale la spesa massima che può gravare sul SSN è stata ricondotta prima al prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico (art. 85, comma 26, della legge 388/2000) e poi al prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile sul mercato (art. 7, comma 1, D.L. 347/2001). Ha peraltro rilevato che la prescrizione non era vincolante e tutelava la libertà di scelta del medico.

Per quanto riguarda gli altri provvedimenti impugnati ha concluso che la ricorrente difettava di interesse, non avendo partecipato alla gara per i lotti interessati al particolare sistema di distribuzione censurato e non potendo pertanto lamentare effetti lesivi attuali.

IV – La Pharmacia Italia impugna tale decisione riproponendo tutte le censure già illustrate nel ricorso introduttivo. Contesta innanzitutto la ritenuta inammissibilità del ricorso avverso l’accordo del 31 agosto 2001 e avverso il bando di gara. Il nuovo meccanismo di distribuzione dei farmaci non è infatti un atti generale che abbisogna di un atto applicativo, ma è un atto immediatamente efficace che può essere direttamente impugnato da qualsiasi azienda che operi nel settore e che ha nel proprio listino prodotti per i quali è previsto i nuovo regime di distribuzione. Circostanza ce, nel caso, è fuori di dubbio per la presenza nel listino del Genotropin, a base di somatropina. Quanto alla inammissibilità dell’impugnativa del bando per mancata presentazione dell’offerta, questa può corrispondere ad una scelta dell’Azienda determinata proprio dalle denunciate illegittimità. Ripropone quindi tutti i motivi già illustrati in primo grado e  la domanda di risarcimento dei ingenti danni subiti.

V- Si sono costituite in giudizio Federfarma nazionale e Federfarma Piemonte che ricordano che analoga questione è stata già decisa dalla V Sezione del Consiglio di Stato con sentenze n. 151-159 dell’1 marzo 2003. Chiedono che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto esso riguarda esclusivamente atti generali e non atti applicativi, rispetto ai quali il pregiudizio non si è ancora concretizzato.

VI. Si è costituita in giudizio anche la Regione Piemonte, difendendo la legittimità degli atti impugnati e concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo o per la reiezione dell’appello.

DIRITTO

1. Con deliberazione n. 1-3809 in data 9 agosto 2001, avente ad oggetto: “Programmazione Sanitaria. Ulteriori determinazioni per la gestione del servizio sanitario regionale dell’anno 2001 in relazione ai risultati del secondo monitoraggio trimestrale e della revisione dell’accordo Stato regioni del 3 agosto 2000”, la Giunta Regionale del Piemonte adottava una serie di misure di contenimento della spesa sanitaria, dettando disposizioni in materia di orientamento delle prescrizioni mediche e di “acquisto e distribuzione diretta dei farmaci”.

      Il provvedimento, adottato nel quadro attuativo della razionalizzazione della spesa sanitaria, prevista dagli articoli 85, comma 7 e 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dall’accordo Stato-Regioni dell’ 8 agosto 2001, stabiliva che i medici avrebbero dovuto tenere conto anche del costo delle prescrizioni, orientandosi, ove possibile, sui farmaci generici, individuati mediate il principio attivo e che alcuni farmaci individuati in apposito elenco sarebbero stati acquistati e distribuiti direttamente dalle ASL, oppure dalle farmacie per conto delle ASL, con modalità da stabilirsi mediante un successivo accordo con le organizzazioni di categoria dei grossisti e dei titolari di farmacie.

2. In data 31 agosto 2001 la Regione stipulava l’accordo con i farmacisti e con i distributori intermedi, recependolo con delibera della Giunta regionale n. 23/3935 del 17 settembre 2001.

    L’accordo prevedeva, per alcuni farmaci, un regime di distribuzione diretta attraverso le ASL, oppure attraverso le farmacie del territorio, secondo le seguenti modalità, in parte già definite dalla precedente delibera della Giunta Regionale n. 53-2183 del 5 febbraio 2001, la quale fa riferimento allo svolgimento di procedure comuni fra diverse ASL per l’acquisto di beni e servizi.

-                            Il prezzo è stabilito attraverso una gara indetta da una ASL appositamente prescelta in sede regionale, la quale opera anche per conto delle altre aziende sanitarie convenzionate o delle aziende, che, successivamente, aderiscano alla convenzione.

-                            La gara si svolge sulla base del prezzo “scontato” del 50 %, in base alla previsione dell’art. 9 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264.

-                            A questo prezzo i farmaci vengono acquistati dalle ASL e dai grossisti autorizzati, che ne riforniscono le farmacie.

-                            Ai grossisti e ai farmacisti vengono imposti oneri calcolati con percentuali, rispettivamente, del 4 e del 13 per cento, calcolate sul prezzo di vendita al pubblico.

-                            I farmaci oggetto di questo particolare sistema distributivo sono individuati, oltre che nei principi attivi di cui all’allegato 2 del D.M. 22 dicembre 2000, di revisione delle note della Commissione Unica del Farmaco, nei seguenti principi: omeprazolo, enalapril e claritromicina, ritenuti di costo elevato ed impiegati per patologie di particolari complessità clinica e gestionale.

      3. La ASL in data 2 novembre 2001 ha emesso un bando di gara per la fornitura di medicinali, protesi ed altro, con allegato capitolato speciale. Nel bando si prevedeva che una copia del capitolato di gara, debitamente sottoscritta in ciascuna pagina dal legale rappresentate dovesse essere prodotta in segno di accettazione del condizioni ivi contenute.

Il punto 3.6 del capitolato speciale tra gli obblighi contrattuali che “i contratti stipulati con le ditte aggiudicatari…potranno essere estesi anche ad altri soggetti diversi dalle Amministrazioni contraenti…ferma restando in ogni caso l’applicazione delle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara.

L’appellante, ricorrente in primo grado, nella qualità di impresa operante nel settore della produzione e distribuzione di prodotti farmaceutici, sostiene l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, sotto molteplici profili, contestando analiticamente la decisione del tribunale.

4. L’appellante censura in primo luogo la sentenza impugnata per avere ritenute inammissibili tutte le censure dei due ricorsi volte avverso i provvedimenti che hanno preceduto il bando di gara e avverso lo stesso bando per non avere essa partecipato alla gare per i lotti di medicinali sottoposti allo speciale regime impugnato col ricorso.

Sostiene che i detti provvedimenti sono in se stessi lesivi in quanto configurano un sistema di distribuzione dei farmaci che penalizza le aziende farmaceutiche imponendo loro di vendere determinati medicinali non solo alle ASL, ma anche ai grossisti, al prezzo scontato del 50%, adoperando a tal fine il meccanismo della gara indetta dalla ASL; quanto al bando di gara, esso contiene la clausola della cessione del contratto, che costituisce il mezzo per raggiungere il fine lesivo voluto dai provvedimenti a monte e che deve considerarsi lesivo esso stesso per gli stesi motivi.

5. Il motivo è infondato.

Quanto agli atti presupposti, che si vogliano definire o meno generali, si deve dire che non sono suscettibili di per sé di recare alcun danno se ad essi non segue l’attivazione del nuovo sistema attraverso l’indizione di una gara. Quanto alla gara, non si vede come possa impugnarla chi ad essa non ha partecipato e quindi è completamente estraneo al suo svolgimento e al suo esito.

L’appellante cita a conferma della ammissibilità dei motivi una recente decisione nella quale la V Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando di gara in caso di clausole irragionevoli, tali da non consentire una corretta formulazione dell’offerta (CDS, Sez. V, sent. 14 maggio 2001, n. 2645). Tale decisione ha però come presupposto la circostanza che l’impugnazione sia promossa da soggetto che abbia partecipato alla gara, restando sempre escluso l’interesse all’impugnazione in caso di mancata partecipazione. In altri termine l”onere di immediata impugnazione” non esenta l’interessato dall’avere un interesse differenziato, attuale e concreto, ma pone a suo carico un obbligo ulteriore, consistente nella immediata impugnazione della clausola lesiva, clausola che, però va sempre valutata in correlazione con l’effettiva partecipazione alla procedura.

Ne consegue che sul punto la sentenza deve essere confermata.

6. per quanto riguarda il motivo relativo agli orientamenti per medici di base contenuti nella delibera regionale impugnata, si prende atto che l’appellante  ha dichiarato di non avere interesse a coltivarlo in relazione all’entrata in vigore dell’articolo 7 del D.L. 347/2001.

In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato . Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV:

Rigetta l’appello e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì  2 marzo 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunita in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:

Gaetano Trotta                      Presidente

Livia Barberio Corsetti          Consigliere, est.

Aldo Scola                               Consigliere

Carlo Deodato             Consigliere

Sergio De Felice                    Consigliere

L’ESTENSORE             IL PRESIDENTE

        Livia Barbenerio Corsetto         Gaetano Trotta

IL SEGRETARIO

Maria Cecilia Vitolla

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

07 maggio 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao

Hit Counter