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CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEL MMG

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31 gennaio 2017: Invio dei dati al Sistema TS per Modello 730 precompilato  

La prima di una lunga serie di SCADENZE FISCALI dell’anno 2017
  
Il prossimo 31 gennaio scadrà il termine per l’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS), riferiti all’anno di imposta 2016 e che andranno ad alimentare il Modello 730 precompilato.  
La Commissione Fisco della FIMMG, già lo scorso anno con l’esordio dell’adempimento, ha diramato alcuni comunicati con lo scopo di fare chiarezza sugli elementi che in fase iniziale evidenziavano talune incertezze.  Di seguito vengono pertanto evidenziate le novità in vigore dal 2017. 
Tra agosto e settembre del 2017 sono stati pubblicati due decreti, uno con le specifiche tecniche per le strutture sanitarie autorizzate che nel 2016 non rientravano tra i soggetti obbligati alla comunicazione, e l’altro con l’individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione. 
Ora quindi l’elenco delle categorie obbligate è completo, pertanto entro il 31 Gennaio 2017, ai sensi  dell’art.3 c.3 del D.Lgs. 175/2014, sono tenuti all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell’anno di imposta 2016, i seguenti soggetti:  

• iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; 
• farmacie (pubbliche e private); 
• strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale; 
• strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l’obbligo;
  per dette strutture decorre dal 2016 e il decreto del 2 agosto 2016  e a decorrere dal 1° gennaio 2017 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), oltre ai soggetti sopra elencati, sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche: 

• gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco; 
• gli psicologi; 
• gli infermieri; 
• le ostetriche/i; 
• i tecnici sanitari di radiologia medica; 
• gli ottici; 
• e i veterinari. 

L’obbligo riguarda pertanto tutti i Medici chirurghi e Odontoiatri che abbiano emesso fatture per attività libero-professionali (visite specialistiche, certificazioni, ecc.) a persone fisiche. I colleghi debbono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria tale documentazione per certificare le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini del 730 precompilato nel corso dell’anno 2016. 

La modalità di trasmissione può essere: 

• sintetica: ovvero trasmissione complessiva di tutta la documentazione dell’anno precedente entro il termine del 31 Gennaio  

• analitica: trasmissione della singola fattura, contestualmente al rilascio della stessa, tramite apposite funzionalità previste dai programmi di fatturazione dedicati o  dai programmi di  gestione ambulatoriale (qualora strutturati per l’emissione/trasmissione delle fatture per attività libero professionale). In tal caso decade chiaramente l'obbligo di trasmissione entro la data del 31 Gennaio. 

I Medici già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS possono utilizzare le medesime chiavi di accesso già impiegate in passato, corrispondenti alle credenziali utilizzate per la trasmissione dei certificati di malattia INPS, in quanto la trasmissione della documentazione avviene tramite lo stesso Sistema Informatico. 
I Medici e Odontoiatri iscritti all’Ordine dei Medici, qualora non ancora in possesso delle credenziali,
possono ottenerle:

–  recandosi personalmente alla sede provinciale dell’Ordine dei Medici di propria competenza;
–  accedendo al sito del sistema TS www.sistemats.it tramite la propria TS-CNS.

Ad accreditamento avvenuto il Medico potrà scegliere di inviare direttamente i dati tramite le apposite  applicazioni messe a disposizione dal sistema TS illustrate in precedenza, oppure affidandosi al professionista (Commercialista di riferimento o CAF di assistenza) che però deve essere delegato dal Medico e quindi registrato dal Sistema come intermediario autorizzato.  
In tal senso per conferire la delega suddetta il Medico dovrà collegarsi alla sua area riservata sul sito del Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con un’apposita funzione quella “Gestione deleghe” indicare la scelta dell’intermediario.  
L’intermediario a sua volta riceverà la comunicazione nella sua PEC e dovrà accettare la delega.
Esclusivamente attraverso questa procedura l’intermediario potrà procedere all’invio dei dati sanitari
per conto del Medico.
Ricordiamo le sanzioni previste per l’omessa o ritardata trasmissione della documentazione, che a sua volta ha presentato alcune modifiche con la recente normativa. 
Infatti, l’art. 3 comma 5- bis del Decreto Legislativo 175/2014 e s.m. ha disposto che “in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga di quanto previsto dall’art.12 del Decreto Legislativo 18
dicembre 1997, n°472, con un massimo di euro 50.000”.  
Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia stessa.  
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro. 

Commissione Fisco della Fimmg Nazionale

CATANZARO 23/01/2017

Oggi alle ore 12,30 presso la sede dell’ASP di Catanzaro in via V. Cortese ,
alla presenza del Direttore Generale Dr. Giuseppe Perri, del Dr. Maurizio Rocca, e della Dr.ssa Ivana Immacolato quali rappresentanti di parte pubblica si è giunti alla firma dell’accordo Aziendale per l’avvio della Dematerializzata.
Delle sigle sindacali firmatarie, erano presenti: GENNARO DE NARDO e ANTONIO GUERRA per FIMMG, FRANCESCIO ESPOSITO per SMI e PANTALEONE FIORESTA per SNAMI.

 

L’accordo prevede :

INDENNITA’ ARTICOLO 8 COMMA 2 DELL’ ACN 2010

Per quanto riguarda gli arretrati contrattuali relativi a quanto disposto dall’articolo 8 comma 2 e 7 dell’ ACN 2010, si concorda:

Per i medici di assistenza primaria, la corresponsione di quanto già conteggiato dell’ufficio (U.O. Gestione personale convenzionato che dovrà certificare la somma comunque decurtata del 10%), dall’anno 2010 al 2015 per un importo totale di euro 1.693.185,51, nonchè la corresponsione dello 0.20 al netto degli oneri previdenziali e fiscali per i pazienti affetti da patologie croniche di cui al DM 28maggio 1999, n.329 comunque decurtata del 10%

Per i medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, la corresponsione di quanto sarà definito dall’Ufficio (U.O. Gestione personale convenzionato) sulla scorta di euro 0,26/ora, comunque decurtata del 10%.

L’ASP di Catanzaro si impegna a versare quanto al punto B del presente accordo con gli emolumenti del mese di febbraio 2017.

FONDO DI PONDERAZIONE (art. 59, lettera A)
Per quanto riguarda, invece, la corresponsione degli importi relativi agli arretrati del Fondo di ponderazione (punto B), l’ASP si impegna a corrispondere con la mensilità del mese di aprile 2017 quanto dovuto ai MMG sulla base dei calcoli che verranno nel più breve tempo possibile effettuati e condivisi con la parte sindacale.

Le OO.SS. si impegnano ad avviare le procedure per la dematerializzazione delle prescrizioni, percome previsto dal disciplinare tecnico del sistema TS, a decorrere dal 1 febbraio 2017

“AVVIO DEMATERIALIZZATA”

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Il Segretario Provinciale Generale Dott. Gennaro De Nardo scrive al Direttore Generale dell’ ASP CZ Giuseppe Perri circa il mancato avvio della “DEMATERIALIZZATA” entro i termini stabiliti dalla Legge.

 

 

 

 

Di seguito è possibile scaricare il testo completo

LETTERA DEL SEGRETARIO PROVINCIALE

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Cari colleghi,
per come avrete potuto apprendere, il ministro della salute Beatrice Lorenzin, nel corso dell’incontro con le rappresentanze delle regioni e La FNOMCEO, svoltosi venerdì sera 12/02/2016 presso il Ministero della Salute e avente come oggetto l’impatto del Decreto appropriatezza sul territorio nazionale, sentite le parti, ha deciso di rivalutare e reinterpretare i contenuti del decreto stesso.

Poiché dal punto di vista operativo, pur formalmente vigente, di fatto il decreto è sospeso, nelle more dell’emanazione di una circolare esplicativa o di ulteriori evoluzioni della trattativa, consigliamo ai medici di prescrivere secondo i criteri di appropriatezza della pratica professionale, cercando di rendere coerenti, quanto più possibile, gli esami richiesti con l’ipotesi diagnostica che si riporterà in ricetta.

Vi annuncio che nei prossimi giorni sarà convocata una assemblea provinciale nel corso della quale saranno affrontate tutte le problematiche relative ai seguenti punti :

1- DECRETO APPROPRIATEZZA
2- RICETTA DEMATERIALIZZATA
3- MANCANZA RICETTARI SSN NELLA REGIONE CALABRIA
4- CIRCOLARE DEL 30/12/2015 DEL DIPARTIMENTO TUTELA SALUTE (SOSPENSIONE USO RICETTARI A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE)
5- STATO DELLA TRATTATIVA PER RINNOVO AIR E ACN
6- SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DEL 17-18 MARZO 2016

Un caro saluto
Gennaro De Nardo

Le prestazioni soggette a IVA non sono comprese nell’ elenco presente nell’allegato A al decreto del MEF del 31/07/2015 e non devono essere trasmesse al sistema tessera sanitaria.

A seguito di quesito avanzato dal Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni , l’Agenzia delle Entrate, Centro Assistenza Multicanale di Bari ha emesso il seguente comunicato in data 14 gennaio 2016 :

 

Testo richiesta informazioni:

I medici legali che emettono fattura con IVA per visite medico legali sono tenuti all’invio al sistema tessera sanitaria dei dati delle prestazioni svolte nel 2015 ai fini del 730 precompilato?
Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA non propriamente sanitarie in quanto finalizzate ad ottenere risarcimenti assicurativi o per l’istruzione di pratiche amministrative (circ.ADE 4/2005)danno diritto alla detrazione del 19 per cento?

 

Testo risposta:
Le prestazioni soggette a IVA non sono comprese nell’ elenco presente nell’allegato A al decreto del MEF del 31/07/2015 e non devono essere trasmesse al sistema tessera sanitaria. Le confermiamo che le relative spese non sono detraibili. Distinti saluti.